Negoziazione assistita per le controversie di lavoro: novità

Nella  Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs n. 149  2022  che attua la legge delega  n. 206/2021 in materia di  "processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata". 

Tra le novità  si segnala in materia  giuslavoristica  l'articolo 9 del decreto  che introduce il  nuovo articolo 2-ter al DL n. 132/2014.

La nuova prevede la possibilità per le parti  in contrasto (datore di lavoro/committente e lavoratore/collaboratore) di ricorrere alla negoziazione assistita,  ovvero il tentativo di conciliazione senza  l'intervento del tribunale ma con l'assistenza obbligatoria  di professionisti   che possono essere :

  • avvocati o 
  • consulenti del lavoro. 

L’accordo  consensuale che si raggiunge  è equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta”: si tratta quindi di titolo esecutivo.

La novità giunge dopo un lungo cammino di discussione sul tema;   infatti la possibilità era stata  già prevista dal decreto legge 132 2014   che ha inntrodotto la  "degiurisdizionalizzazione" in molti  altri ambiti, ma era stata espunta nel corso della conversione in legge per l'opposizione di  associazioni sindacali e datoriali .

Va sottolineato che all'accordo raggiunto  con  la procedura di negoziazione assistita  resta sempre applicabile l'articolo 2113, comma 4, c.c.. che prescrive:

"Le rinunzie e le transazioni, che hanno  per  oggetto  diritti  del prestatore di lavoro derivanti  da  disposizioni  inderogabili  della  legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti  di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.    L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data  di  cessazione  del  rapporto  o  dalla  data  della  rinunzia o della transazione, se  queste  sono  intervenute  dopo  la  cessazione medesima.     Le rinunzie e le transazioni di cui  ai  commi  precedenti  possono

essere impugnate con qualsiasi atto  scritto,  anche  stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'. "