Nel DL Agricoltura CISOA e CIGO speciali per caldo eccessivo – le istruzioni

Il DL agricoltura  N. 63 2024   recante   Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse  strategico nazionale. 

è stato convertito in Legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio scorso.

Ci sono numerosi nuovi articoli inseriti nel corso della discussione nelle commissioni parlamentari. 

Vediamo di  seguito in particolare le novità riguardanti gli ammortizzatori sociali  speciali per gli eventi oggettivamente non evitabili EONE – come caldo eccessivo  e calamità.

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CISOA agricoltura estesa oltre i limiti di durata ordinari

Come anticipato, i commi da 1 a 4 dell’articolo 2-bis – articolo inserito dal Senato nella conversione in legge del dl agricoltura introducono  norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.

Nello specifico, il comma 1 estende, in via transitoria, l’applicabilità del trattamento di  integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo  indeterminato (CISOA) ai casi in cui   l’attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto,   nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione  (14 luglio 2024) e il 31 dicembre 2024.

Per i periodi di trattamento concesso in base  a questa estensione transitoria si  stabilisce anche  l’esclusione dal computo dei limiti di durata  relativi al singolo lavoratore,  prevedendo  l’equiparazione a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che  deve essere contemplato – al fine dell’applicazione della CISOA – dal  contratto individuale.

Per questa misura è previsto un tetto di spesa  pari  a 2 milioni di euro per l’anno 2024.

L'INPS ha il compito di monitorare il rispetto dei limiti di spesa. Se le domande superano il budget assegnato, anche in prospettiva, si procederà con lo stop alle domande.

Le istruzioni operative sono state pubblicate con il messaggio 2735 del 26 luglio 2024.

Si specifica che le domande vanno inviate ordinariamente entro 15 giorni dagli eventi di riduzione di orario o sospensione dell'attività . Per eventi già verificatisi il termine è fissato al 10 agosto 2024.

Deroga durata CIGO EONE dal 1 luglio al 31 dicembre 2024

Per quanto riguarda invece i trattamenti ordinari di integrazione    viene prevista una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, determinati limiti di durata complessiva anche per   l’ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non  evitabili. 

La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle  sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 e viene ammessa nel rispetto di un limite di  spesa pari a 11 milioni di euro per l’anno 2024.

Le imprese oggetto della deroga  sono:

  • le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; 
  • le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; 
  • le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.

In base alla deroga transitoria, anche per tali imprese i trattamenti ordinari di integrazione salariale – se concessi per eventi oggettivamente  non evitabili – non sono considerati al fine del computo di alcuni limiti di durata (ordinariamente 52 settimane).

Anche in questo caso l'istituto provvedera al monitoraggio per i rispetto dei limiti di spesa .

Eventi oggettivamente non evitabili – EONE – quali sono?

Si ricorda che  la qualifica di evento oggettivamente non evitabile, secondo le indicazioni dell’INPS, “è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non  prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore”.

 L’applicazione di tali criteri in relazione specificamente  alle  temperature elevate è oggetto, del  messaggio dell’INPS n.  2736  in cui ha chiarito che anche temperature inferiori ai 35 gradi possono giustificare il ricorso all'integrazione salariale in presenza di temperature percepite superiori o in caso di attività svolte in luoghi non protetti dal sole o con materiali sensibili alla calura.

In sostanza il trattamento viene riconosciuto in tutti i casi in cui sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'INPS  probabilmente fornirà a breve  ulteriori indicazioni sugli aspetti contributivi, le modalità di presentazione delle domande e i flussi Uniemens e Unicig.