Nuovo Regolamento ENFEA 2022: il welfare per i lavoratori
Dal 1°ottobre 2022 entra in vigore il nuovo Regolamento dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.
ENFEA è l ’Ente bilaterale nazionale ENFEA, costituito da CONFAPI e CGIL, CISL, UIL senza finalità di lucro, promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL e recepiti nei CCNL .
Contribuzione ENFEA
Le aziende versano ad ENFEA:
- € 54 all'anno pari ad € 4,5 al mese per ciascun dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno OPPURE
- € 51 all'anno, pari ad € 4,25 al mese per ciascun dipendente con contratto di lavoro part time fino a 20 ore settimanali).
Il suddetto contributo viene poi ripartito nei fondi seguenti:
- “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI”: 6 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’Apprendistato); 3 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore);
- “Fondo sostegno al reddito”:28 euro annui ( 2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge;
- “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”: 8 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello; 12 euro annui (1,00 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.
I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento non consentie di richiedere le prestazioni.
Dal 1°ottobre 2022 non è possibile inviare le richieste di prestazioni tramite il Portale dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, entrando in vigore il nuovo Regolamento con prestazioni disponibili sul nuovo Portale da gennaio 2023.
Le prestazioni ENFEA 2022-23 per aziende e lavoratori
Secondo il nuovo regolamento le prestazioni ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni generali
– Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
– Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, assunti alla data della richiesta della prestazione.
Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni seguenti
– Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato e conferma a tempo indeterminato, con i seguenti sussidi:
a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00 per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l'obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all'apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.
b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 una tantum.
– Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo di defibrillatore omologato aziendale, pari nel massimo a € 700,00 (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore + Contributo di € 100,00 per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti al suo utilizzo.
– Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale: contributo di 1000 euro assunzioni dal 1° gennaio 2021 e fino a dicembre 2023 per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale
– Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore: pari a € 200,00 per figlio.
– Contributo spese Corso di Laurea universitario: pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (studente in corso).
– Contributo una tantum conseguimento Laurea 110/110: pari a € 1.000,00 per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).
– Contributo per utilizzo servizi all’infanzia: – Asilo nido o in alternativa – Baby sitter, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare: € 500,00 per figlio.
– Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente: trattamento economico di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00
– Contributo annuo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92) Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 pari a € 200,00 /anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni.
– Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19: A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo una tantum, non ripetibile per i figli conviventi pari € 1.000,00 max per nucleo familiare.
– Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, in presenza di personale con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere: pari a € 500,00 /anno.
– Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale
il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:€ 500,00 per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate
– Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 al mese, per un massimo di 6 mesi. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.
– Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per coniuge e/o figli conviventi sperimentale per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23) pari a € 100,00 max per ogni componente il nucleo familiare.
– Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo d con il limite massimo di € 150,00 /anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.
– Contributo sostegno vittime violenza di genere di € 700,00 alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese
– Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999 In favore delle aziende soggette agli obblighi di inserimento disabili , pari a € 500,00 una tantum.
– Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità: Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro pari a € 500,00 .
Ulteriori informazioni sul sito ENFEA. QUI IL TESTO INTEGRALE DEL NUOVO REGOLAMENTO.