Nuovo tasso rateazione e sanzioni INAIL da giugno 2024
A seguito dell'atteso taglio del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca centrale europea definito il 6 giugno scorso in 25 punti base e giunto cosi al 4,25%, anche INAIL adegua nuovamente i propri tassi di interesse e la misura delle sanzioni .
L'istituto di assistenza contro gli infortuni ne dà notizia con la circolare 13 dell'11 giugno 2024.
In particolare viene stabilito che a decorrere dal 12 giugno scendono al :
- 10,20% il tasso di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori,
- 9,75% la misura delle sanzioni civili.
La circolare ricorda che NON variano gli interessi per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza ( elenco contenuto nell'allegato 2).
Misura delle sanzioni civili ordinarie e ridotte
Si ricorda che viene applicato un tasso pari al 9,75% nelle seguenti ipotesi:
- a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi
- c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori
Si conferma infine che per le sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali a decorrere dal 20 settembre 2023, ai fini della riduzione
- in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica ancora il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile),
- in caso di evasione si applica il tasso del 7%.