Omissioni contributive: le nuove sanzioni dal 1 settembre

Nel decreto 19 2024 di attuazione del PNRR  sono previste misure agevolative e semplificazioni per i casi di violazioni in ambito contributivo e dei premi INAIL  che dovrebbero entrare in vigore dal 1 settembre 2024. 

L'approccio  intende  favorire l'adempimento collaborativo e segue l'impostazione già prevista in ambito  tributario  con i recenti decreti legislativi di attuazione della  riforma fiscale (legge 111/2023).

Si ricorda che il decreto 19 2024 ,  detto DL PNRR entrato  in vigore lo scorso 3 marzo e convertito in legge 56 2024 del 29.4.2024,  dedica molti  altri articoli al lavoro  intervenendo   con un inasprimento delle sanzioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In ambito contributivo,   come detto, si riscrive complessivamente il regime sanzionatorio   anche con alcuni aggravi;  si segnalano in particolare le seguenti novità rispetto al  regime vigente: 

  • per le omissioni contributive, in caso di adempimento spontaneo entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria non si applica la maggiorazione delle sanzioni civili;
  • per l'omissione di comunicazioni rilevanti in tema di reddito prodotto che producano modifiche negli obblighi contributivi   si applicano le sanzioni pari al 30% ma senza superare il 60% di quanto dovuto 
  • le sanzioni invece aumentano al 7,5% aggiuntivo rispetto al tasso ufficiale in caso di versamento di contributi e premi oltre i 60 gg

Di seguito,  il riepilogo  delle nuove norme in ambito sanzionatorio e di nuove comunicazioni semplificate con l'istituto, per le quali si attendono ulteriori dettagli dall'INPS.

Tabella nuove sanzioni per omissioni contributive – Un esempio

Vediamo in dettaglio  le nuove sanzioni con l'aiuto di una tabella:

Violazione

Sanzione

Condizioni Specifiche

Mancato o ritardato pagamento o in misura inferiore al dovuto 

 sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento + 5,5% annuo.

Sanzione massima: non superiore al 40% dell'importo non pagato.

Se il pagamento avviene entro 120 giorni senza contestazioni, la maggiorazione ordinaria del 5,5%  non si applica.

Evasione (registrazioni, denunce, dichiarazioni omesse/non vere)

30% annuo

Sanzione massima: 60% dell'importo non pagato. S

  • Se la denuncia è spontanea,  prima di contestazioni e il pagamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia:  tasso ufficiale + 5,5%. 
  • Se il pagamento avviene entro 90 giorni: tasso ufficiale + 7,5%.

Sanzione ridotta applicabile solo con pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.

Situazione debitoria rilevata d'ufficio o da verifiche

50% del tasso applicabile secondo a) o b)

Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. La misura ridotta si applica con il pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.

Mancato/ritardato pagamento per incertezze giuridiche/amministrative

Se il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori  si applicano  solo gli interessi legali   senza  sanzione civile come da art. 1284 del Codice Civile.

 A titolo di esempio:  la sanzione civile, che normalmente include un tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, viene ridotta, limitandosi al solo Tur.  Quindi, con un Tur al 4,25%, la sanzione civile ordinaria sarebbe del 9,75%, ma con il nuovo ravvedimento si riduce al 4,25%.

Decreto PNRR 19 2024 semplificazione comunicazioni con INPS

Dal 1 settembre 2024  si prevedono  anche nuove modalità di comunicazione tra INPS e contribuenti , sempre nell'ottica di agevolare la regolarità contributiva prima di eventuali contestazioni.

  L'INPS condividerà con i contribuenti o i loro intermediari  i dati  raccolti anche da altre banche dati  riguardanti  le prestazioni lavorative e gli obblighi  previdenziali che ne derivano;  allo stesso modo i contribuenti  avranno a disposizione nuovi strumenti per segnalare all'Istituto informazioni aggiuntive. 

Le modalità operative  di questi rapporti saranno definite dal  Consiglio di Amministrazione dell'INPS e dovranno  essere approvate  dal Ministro del Lavoro entro 60 giorni dalla proposta.

ATTENZIONE  l'INPS potrà controllare  gli obblighi contributivi compresi  quelli legati a lavoro  in somministrazione o tramite distacco o appalto utilizzando dati propri o di altre amministrazioni e  su questa base potrà chiedere ai contribuenti  ulteriori informazioni  e anche convocare  gli interessati presso gli uffici territoriali .  Se dalle verifiche emergeranno  discrepanze, l'istituto potrà emettere avvisi di accertamento che verranno inviati via PEC.