Prepensionamento poligrafici sblocco fino al 31.3.2024

Dopo la circolare 68 del 23 maggio    con la quale sono state precisate tutte  le modalità il prepensionamento nel settore dell'editoria  ('art. 1, co. 500, della L. 160/201, rifinanziato dall' articolo 1, comma 141, legge 213/ 2023) l'istituto ha precisato nel  Messaggio interno  n. 2153 del 6 giugno 2024 che sono stati sbloccati i codici  degli accordi firmati fino al 31 marzo 2024  per cui è  procedere alla liquidazione delle domande correlate.

Ricordiamo di seguito i principali aspetti del pensionamento anticipato  e le regole per la fruizione 2024.

Prepensionamenti editoria: requisiti e condizioni

La circolare ricorda che  si tratta del prepensionamento applicabile esclusivamente nei confronti dei  “lavoratori poligrafici 

  • di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di 
  • imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale
  • , le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro,  tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi”.

I piani devono riportare anche  il numero di lavoratori ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La norma prevede che il requisito contributivo  ridotto, di 35 anni “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023 (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 93 del 2020).

A seguito del rifinanziamento per il 2024,  inps precisa che: 

  •  il perfezionamento del requisito contributivo  deve essere avvenuto  entro il 31 dicembre 2023,
  •  il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024.
  •  il trattamento straordinario di integrazione salariale  deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024,

 data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.

 E' richiesto inoltre che l'ultima contribuzione  sia  accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento

ATTENZIONE la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre:

a.  per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale  dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg);

b. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).

In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale , in data successiva a quella di inizio  del trattamento straordinario di integrazione salariale:

a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > CIGS > emanazione decreto > 60 gg);

b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > emanazione decreto > requisito > 60gg).

 il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Prepensionamento editoria: Priorità e limiti di spesa

 

L'istituto ricorda anche che  non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027,

La priorità viene assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.

La circolare precisa infine che  la valutazione del raggiungimento del limite di spesa  si calcola il maggiore onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione  rispetto ai requisiti ordinari tenuto conto della spesa pensionistica complessiva prevista nel periodo in cui gli interessati perfezionano il requisito contributivo  adeguato alla speranza di vita (per il quale non sono previsti incrementi per il biennio 2025/2026.

Quindi eventuali domande che prevedano una spesa successiva al 2027 non  potranno essere accolte.