Prestazioni occasionali: le istruzioni INPS sulle novità
Nella circolare 103 2018 del 17 ottobre 2018 l'inps interviene a chiarire tutte le modalità applicative delle prestazioni telematiche gestite con i contratti telematici L. 50 2017 .
In particolare si sofferma sulle Modifiche normative apportate dal Decreto Dignità n.87-2018 sia in tema di Contratto telematico "Presto" che di "Libretto Famiglia".
Come noto l’articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto:
- regimi speciali per l’utilizzo del lavoro occasionale nei settori dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali,
- nuove modalità di pagamento delle prestazioni per garantire maggiore celerita ai lavoratori nella percezione del loro compenso.
La novità di maggior impatto probabilmente per il settore interessato, ossia il turismo, prevede che le strutture alberghiere e ricettive operanti nel settore turistico possano utilizzare il Contratto telematico se impiegano fino a 8 lavoratori e non 5 come in precedenza.
L'istituto precisa che le aziende interessate sono quelle la cui attivita principale o prevalente è contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:
- alberghi (55.10.00);
- villaggi turistici (55.20.10);
- ostelli della gioventù (55.20.20);
- rifugi di montagna (55.20.30);
- colonie marine e montane (55.20.40);
- affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
- aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).
L'utilizzo pero, sottolinea l'istituto è limitato a talune categorie di lavoratori tradizionalmente titolate a questo tipo di prestazioni ovvero :
- Disoccupati in base al F.LGS 150 2015 art. 19
- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità
- giovani con meno di 25 anni iscritti a qualsiasi istituto scolastico
- percettori di sostegni al reddito .
Le modifiche normative prevedono che tali prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall'INPS, debbano autocertificare tale appartenenza per poter computare nella misura del 75% gli importi dei compensi.
Inoltre, per poter svolgere attività lavorativa a favore di imprese operanti nel settore dell’agricoltura, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
I prestatori, pertanto, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica indicando lo status giuridico attraverso una delle seguenti modalità:
- accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
- ricorso ai servizi di contact center INPS, raggiungibili da rete fissa (803 164), da telefonia mobile (06 164 164) e attraverso internet (Voip e Skype). Anche in tal caso, si ricorda che è preliminarmente necessario che il lavoratore risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
- tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
La circolare si sofferma inoltre sul regime speciale di utilizzo per gli Enti locali e sulle modalità di pagamento delle prestazioni che puo ora avvenire anche direttamente in contanti negli uffici postali a fronte di una autorizzazione di pagamento che viene emessa dalla piattaforma INPS.
Infine l'INPS precisa che gli adeguamenti della piattaforma telematica, che supporta la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale sono già in corso e dalla data di pubblicazione della circolare è già operativo il nuovo sistema di autocertificazione dei requisiti dei lavoratori appartenenti alle categorie speciali e del nuovo sistema di pagamento dei compensi al lavoratore;