Privacy nelle Agenzie per il lavoro: il Codice approvato dal Garante
Con il provvedimento 9983415 dell'11 gennaio 2024 pubblicato nella newsletter del 14 febbraio, l'autorità Garante per la privacy ha approvato il Codice di condotta in tema di protezione dei dati personali predisposto da Assolavoro l' associazione nazionale di Agenzie per il lavoro, aderente a Confindustria.
Il Codice, di cui si attende a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fornisce le linee guida per il corretto trattamento dei dati gestiti dalle Agenzie nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e somministrazione di lavoro.
Nello stesso documento il Garante ha anche dato l'accredito ad un nuovo Organismo di monitoraggio indipendente , deputato a controllare che il codice venga rispettato e a gestire eventuali reclami in materia.
Scarica qui il Codice di condotta privacy per le Agenzie per il lavoro
Codice Privacy Agenzie per il lavoro: cosa prevede
Nel codice sono delineate le linee di condotta per la tutela dei soggetti candidati a posizioni lavorative i cui dati sono gestiti dalle agenzie con particolare attenzione al contrasto alle discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro.
In estrema sintesi :
- le Agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro e quindi :
- sono vietate, anche se con il consenso dei candidati
- indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori e
- preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati.
- consultazione di profili social , tranne nei canali di natura professionale ma limitatamente alle informazioni che abbiano relazione con le competenze richieste per il posto di lavoro .
- informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto
ATTENZIONE : l' acquisizione di referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro è possibile solo “previa autorizzazione esplicita del candidato”.
Codice Agenzie per il lavoro: il trattamento automatizzato dei dai
Nel comunicato del Garante sul si legge inoltre che per quanto riguarda il delicato aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le Agenzie per il lavoro sono tenute ad effettuare:
- una dettagliata valutazione di impatto preventiva
- indicando nell’informativa resa ai lavoratori, i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato.
Infine, nel caso di trattamenti totalmente automatizzati ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito il diritto di:
- ottenere l'intervento umano, ove necessario ,
- di esprimere la propria opinione e
- di contestare la decisione.
Codice privacy Agenzie per il lavoro: quali sono
Nel documento viene specificato che le agenzie per il lavoro – APL – di cui si tratta sono gli enti autorizzati dall’ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive
del Lavoro sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro) a seguito di una articolata procedura disciplinata dal Capo I del D. Lgs. n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Le ApL sono iscritte in un apposito Albo suddiviso in cinque sezioni:
- 1) agenzie di somministrazione di tipo generalista: svolgono attività di somministrazione di manodopera. L'autorizzazione alla somministrazione di tipo generalista autorizza
- automaticamente anche allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Le agenzie di somministrazione generalista possono somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo
- indeterminato;
- 2) agenzie di somministrazione di tipo specialista: possono somministrare lavoratori solo a tempo indeterminato;
- 3) agenzie di intermediazione: svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Tali agenzie sono automaticamente iscritte anche alla quarta e alla quinta sezione;
- 4) agenzie di ricerca e selezione del personale: svolgono attività di consulenza per l'individuazione delle candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative su incarico del
- committente;
- 5) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale: svolgono l'attività, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, considerati singolarmente o collettivamente, su incarico dell'organizzazione committente.