Professione osteopata: definito il corso di laurea

Si avvicina  l'attuazione completa della disciplina per  professione sanitaria di osteopata.  E' stato pubblicato  in Gazzetta ufficiale il 16 febbraio scorso il decreto di definizione dell'ordinamento didattico del corso di laurea per la  formazione universitaria in osteopatia.

 In particolare vengono aggiornati gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT/4), come richiesto dalla legge delega dell' 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

La pubblicazione  del Decreto interministeriale 1563 firmato il 1.2 .2024  arriva, finalmente, con buon margine rispetto all'ennesima   proroga prevista nedecreto Milleproroghe  n. 198  2022  che dava tempo fino  al 30 giugno 2024.

 La definizione  della professione nel decreto  chiarisce che:  Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico». 

Si specifica inoltre che chi conseguirà il titolo pianifica i trattamenti " selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente», eseguendole «in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente», valutandone «gli esiti».

La parola passa ora direttamente agli atenei che possono avviare i corsi di laurea   seguendo i piani formativi specificati nel decreto  contestualmente necessario anche un ultimo decreto  in tema di equipollenze  con  la formazione attualmente erogata  ai fini dell’iscrizione all’Albo degli osteopati.

Sciomachen, presidente del Registro degli osteopati d’Italia, l’associazione di riferimento,  ricorda comunque che attualmente formazione dei circa 12mila osteopati italiani è stata fornita da scuole private  in ossequio agli standard internazionali (Oms, norma Cen). Potrebbero essere necessari anche eventualmente percorsi integrativi.

Da segnalare anche la mancata definizione, ad oggi,  del percorso formativo  e il profilo riguardante i chiropratici 

Osteopata: profilo e attività professionale

Si ricorda che era stato  pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021 il decreto di recepimento  dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, che ha definito 

  • le caratteristiche generali della  figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato,
  •  le attività di valutazione e  le modalità operative del trattamento osteopatico
  •  le strutture ove si svolge l’attività professionale. 

L'accordo prevede  appunto per l'accesso alla professione un diploma di laurea triennale.

Per l'attuazione effettiva della legge si ricorda che manca anche l’accordo della Conferenza Stato-regioni su

  • criteri di valutazione dell’esperienza professionale  e 
  • dei titoli pregressi  ai fini dell'equipollenza rispetto alla nuova laurea in osteopatia in corso di definizione.

 Si deve attendere ancora dunque,  dopo molti anni di attività sempre piu diffusa e di successi terapeutici ,  che  l'osteopatia entri   a  pieno titolo nella medicina ufficiale , con standard formativi prestabiliti a livello professionale e l'inserimento della professione nell'elenco ministeriale. 

La novità ha anche risvolti fiscali in quanto  solo tale riconoscimento consente  l detrazione delle spese per prestazioni di osteopatia dalla dichiarazione dei redditi . 

Infatti solo le spese per prestazioni  effettuate da professionisti sanitari che rientrano nell'elenco del ministero della Salute  sono detraibili  (VEDI qui) , a meno che non operino in strutture con determinate caratteristiche (era uno dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).

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