Professionisti PNRR: obbligo di opzione tra Cassa o INPS
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del lavoro che in applicazione dell'art. 1, comma 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 prevede l'obbligo per i professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, e assunti a termine nella PA per i progetti collegati al PNRR
di comunicare la volonta di mantenere o meno l'iscrizione presso l'ente privato di riferimento, nel periodo di lavoro presso la pubblica amministrazione
Il ministero ricorda infatti che che tali professionisti sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato.
Viene richiesto quindi entro 30 giorni dall'atto dell'assunzione presso la pubblica amministrazione, di dare comunicazione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza:
- sia dell'accettazione dell'incarico che
- della volonta' di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato.
- Va anche presentata una dichiarazione sul fatto che Il professionista non puo' ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall'INPS e dall'ente previdenziale di diritto privato
Per i professionisti già in attività alla data di pubblicazione del decreto (2 novembre 2022) i 30 giorni decorrono da tale data, quini il termine scade il 2 dicembre 2022.
Obbligo opzione Cassa o INPS professionisti a termine nella PA
Il decreto prevede in particolare che :
- In caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sara' ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non e' dovuto all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate.all'iscrizione. Fanno eccezione i contributi per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, Al termine del periodo di lavoro presso l'amministrazione pubblica, il professionista potra' effettuare il ricongiungimento e il montante contributivo maturato sarà trasferito all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza senza oneri per il professionista
- In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'ente privato di appartenenza, il medesimo ente non sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa con obbligo di versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal regolamento
ATTENZIONE Se l' ente previdenziale di diritto privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all'attivita' come dipendente, il professionista puo' optare per tale regime, comunicandolo alla propria Cassa .