Reddito di libertà vittime di violenza: cos’è come si richiede

Inps ha pubblicato nella circolare 166 dell'8 novembre 2021, le istruzioni complete e il  modello di richiesta per  il reddito di libertà, un bonus economico destinato alle donne vittime di violenza , previsto dal  DPCM del 17 dicembre 2020.

Con il  messaggio  n. 4130 del 24.11.2021 è stato comunicato anche il rilascio della procedura dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, raggiungibile sul portale www.inps.it, all’interno del servizio online “Prestazioni Sociali”,selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”. Il servizio, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità, è accessibile dagli operatori comunali in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Viene anche fornito un nuovo modello per le richieste 

 Vediamo nei paragrafi seguenti  maggiori dettagli: di cosa si tratta, a chi spetta  le risorse stanziate i limiti e le modalità operative per la  richiesta e il pagamento.

Reddito di libertà: cos'è 

 Il decreto prevede  un contributo di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mesi alle donne vittime di violenzaseguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali consenire l' autonomia  nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. 

Hanno diritto  le donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni  residenti in Italia: 

  • sia con cittadinanza italiana, comunitaria  che 
  • extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

 Reddito di libertà come si presenta la domanda

La domanda va presentata dai Comuni  all'Inps sulla base del modello predisposto con il messaggio del 24 novembre 2021   che contiene :

  • una autodichiarazione dell'interessata 
  • la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso
  • e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente. 

Non può essere accolta più di un'istanza riferita alla  stessa donna vittima di violenza. 

Le domande vanno trasmesse tramite gli sportelli dei servizi sociali dei Comuni  La circolare precisa che devono essere inviate  solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Non sarà presa in considerazione  l’istanza non conforme al modello, ovvero incompleta.

 Gli operatori comunaliotranno richiedere l’esibizione del documento di identità ovvero del titolo di soggiorno, se necessario durante la compilazione.

L’operatore comunale  accede  al servizio online di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it, cercando  “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”. 

Reddito di libertà:  pagamento e risorse disponibili

Il pagamento avviene mediante accredito su conti dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata).

 In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo “Identificazione finanziaria Area SEPA”, reperibile sul sito istituzionale dell’INPS,.

Ai fini della prenotazione dei bonus si terrà conto della data di acquisizione dei dati da parte dell’INPS mediante il servizio online, e non la data di sottoscrizione del modulo cartaceo. 

Dopo l'invio viene effettuata una istruttoria automatizzata il cui esito sarà:

  1.  reso disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni e 
  2. comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda.

 L'istituto comunica  che le domande non ammesse per insufficienza di budget  regionale   potranno essere rivalutate  in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate.

Inoltre con il messaggio 4352 del 7 dicembre  si  precisa ancora che  tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021; pertanto, in caso di ulteriori finanziamenti  nel corso dell’anno 2022, tali domande conserveranno la loro validità  e saranno liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione con comunicazione  all’interessata

Le risorse pari a 3milioni di euro per il 2020,   a valere sul  «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono state ripartite  tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati Istat sulla  popolazione femminile residente della   fascia  di  età 18-67  anni, secondo la tabella 1 allegata al decreto che riportiamo di seguito:

Le risorse attribuite con il decreto possono essere incrementate   dalle stesse Regioni   con ulteriori risorse trasferite direttamente ad Inps.

Allegati: