Regime agevolato ricercatori e docenti: ampliamento

L'agenzia delle entrate  con iprovvedimento 102028 del 31.3.2022   definisce le modalità operative per la   proroga  2022 del  regime fiscale agevolato per ricercatori e docenti (ART 44  DL 78 /2010 modificato dal DL 34 2019)  prevista dalla recente legge di bilancio.

Si tratta in particolare  dell'agevolazione  che riduce del 90% l'imponibile fiscale  introdotta  per docenti o ricercatori iscritti all’Aire o cittadini di Stati Ue che abbiano  trasferito in Italia la residenza fiscale prima del 2020 e che alla fine del 2019 risultassero fruitori del beneficio fiscale dell’articolo 44 del Dl 78/2010.

L'opzione puo essere esercitata  e si realizza con il  versamento in un’unica soluzione  di un ticket  di ingresso pari a:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomoprodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 78del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il  soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione :

  • ha almeno un figlio minorenne, anche inaffido preadottivo, OPPURE
  •  è  proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data  o dell’opzione, 

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo   prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione  in presenza di  ENTRAMBE le seguenti condizioni:

  1.  se il soggetto al momento dell'esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
  2.  diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, succssivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti , ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi.

Si specifica che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal  lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Il versamento andra effettuato  tramite  modello F24 senza compensazioni  (con i i codici tributo  che saranno pubblicati prossimamente dall'agenzia) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello  del primo  anno di fruizione , per i lavoratori che lo hanno terminato nel 2021, entro il 27 settembre 2022. 

Richiesta al datore di lavoro per i lavoratori dipendenti

I docenti o ricercatori lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta  sempre entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello  del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del  provvedimento, ovvero entro il 27 settembre 2022 (I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al  primo giorno feriale successivo. 

La richiesta deve autocertificare:

  • a) nome, cognome e data di nascita;
  • b) il codice fiscale;
  • c) l’indicazione che prima dell’anno 2020 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • d) l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della  richiesta 
  • e) l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio 
  • f) i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata o  l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi 
  • g) il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data
  • di effettuazione del versamento di cui al punto 1.2;
  • h) l’anno di prima fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti
  • residenti all’estero;
  • i) l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione d relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
  • j) gli estremi del versamento 

Opzione lavoratori autonomi

I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno  effettuato il versamento .

 Adempimenti del sostituto d’imposta

I datori di lavoro devono  quindi operare le ritenute fiscali limitatamente 10% per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato la presenza dei requisiti sopracitati,  sulle somme e i valori  imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, con conguaglio a fine anno o al termine del rapporto.

Le disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore  comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o  del proprio domicilio.

Allegati: