Restituzione debiti pensionistici tramite compensazione: l’Agenzia chiarisce

Nella risposta a interpello n. 467 del 22 settembre l'Agenzia risponde al quesito di una azienda  contribuente in merito alle modalità  di  tassazione di somme erogate erroneamente ad un dipendente e restituite tramite compensazione rateizzata   a partire dal mese di febbraio 2020 e fino al marzo 2022. Il sostituto di imposta evidenziava in particolare il problema della rettifica della Certificazione Unica.

Piu specificamente  il problema era nato dal calcolo erroneo del  trattamento pensionistico  sulla base del c.d. "sistema retributivo" in luogo del  c.d. "sistema misto". Di conseguenza era stata  corrisposta una maggiore somma,  ed era stato riconosciuto  al  dipendente un credito costituito da arretrati spettanti a titolo di pensione privilegiata ed a titolo di indennità ausiliaria.  Dal mese di febbraio  2020 quindi l'istante ha trattenuto in compensazione gli arretrati, determinando un conguaglio a debito lordo, da recuperare  mensilmente fino al mese di marzo 2022.

 Sul conguaglio effettuato il dipendente ha osservato che non era stato tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 150 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio).

La risposta 467 2022 dell'Agenzia

Nella risposta  l’Agenzia   sottolinea innanzitutto che l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir, consente di dedurre dal reddito  complessivo delle persone fisiche «le somme restituite al soggetto erogatore, se  assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non

dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal  reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi  ma , sottolinea  il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e  sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo  tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l'ente erogatore ha versato  all'Erario in qualità di sostituto."

 Corretta quindi  la compensazione, anche per  importi disomogenei, ovvero tra il debito al lordo delle ritenute e il credito al netto delle stesse, in quanto questa riguarda aspetti finanziari che non sono rilevanti dal punto di vista dell'obbligo di certificazione unica assolta dal sostituto .  

Per quanto riguarda l'articolo 150 del decreto Rilancio  che prevedeva la restituzione  delle somme "al netto della ritenuta subita"  e non deducibili, l'agenzia richiama la circolare 14 luglio 2021, n. 8/E  in cui veniva chiarito che la restituzione delle somme al netto delle ritenute Irpef opera per quelle «restituite dal 1° gennaio 2020», facendo salvi «i rapporti già definiti alla data   di entrata in vigore del presente decreto», ovvero già definiti alla data dal 19 maggio  2020,   Nel caso di specie, la rateizzazione era stata richiesta già dal mese di febbraio e si considera  dunque il rapporto già definito . 

La rettifica della CU 2021 relativa al 2020  dovra essere effettuata riportando gli importi come segue

  • ➢ Punto 431 somma restituita dedotta;
  • ➢ Punto 432 indicare il codice 10;
  • ➢ Punto 433 somma restituita dedotta;
  • ➢ Punto 438 somma restituita.