Retribuzioni convenzionali solo per i settori indicati dal decreto
Con l'interpello n. 54 del 31 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ribadisce un importante aspetto sull'applicabilità delle retribuzioni convenzionali utilizzate per l'imposizione IRPEF sul lavoro svolto all'estero.
il caso riguardava un cittadino italiano iscritto all'AIRE ma fiscalmente residente in Italia, che chiedeva la legittimità dell'applicazione della retribuzione convenzionale per il lavoro svolto dal 2016 alle dipendenze di una associazione senza scopo di lucro " essenzialmente scientifica e di utilità internazionale" che eroga prestazioni di servizi in un Paese dell'Unione europea . Il contribuente opera con la qualifica di "Quadro aziendale" nel ruolo di "Direttore Tecnico", poi divenuto " Direttore Regolamenti Tecnici".
In particolare il cittadino ritiene che, nel suo caso, possano trovare applicazione le " retribuzioni convenzionali" con applicazione degli importi previsti per il settore "Commercio", qualifica "Quadro", nelle tabelle per l'anno 2020 di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 dicembre 2019.
Il parere dell'agenzia: i settori ammessi alle retribuzioni convenzionali
Nella risposta l'Agenzia ricorda che in generale, a norma dell'art 51 comma 8 bis del TUIR "il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro "
Il citato criterio si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia alle seguenti condizioni:
- – il lavoratore, operante all'estero, sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale;
- – l'attività lavorativa sia svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
- – l'attività lavorativa svolta all'estero costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero;
- – il lavoratore nell'arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
L'agenzia evidenzia che le categorie per le quali il decreto del Ministro del lavoro fissa le retribuzioni convenzionali riguardano esclusivamente il settore privato e che per l'anno 2020 i settori previsti nel decreto 11.12.2019 con riferimento alla qualifica di "Quadro" ,sono
- "Industria",
- "Industria edile",
- " Autotrasporto e spedizione merci",
- "Credito",
- "Agricoltura",
- "Assicurazioni",
- " Commercio" e
- "Trasporto aereo" e
ricorda che la circolare 20 del 2011 sottolineava che "La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime".
Per il caso di specie l'agenzia conclude che la retribuzione convenzionale non è applicabile al dipendente di una associazione senza scopo di lucro "essenzialmente scientifica e di utilità internazionale", che secondo l'ordinamento giuridico del paese di residenza, è catalogata tra le "Organizzazioni che forniscono servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi" in quando non assimilabile al settore Commercio, come suggerito invece dal contribuente.
In proposito vedi qui la tabella delle retribuzioni convenzionali 2022.
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