Riduzione contributi edilizia 2024: regole e istruzioni

 E' stato pubblicato già il 19 luglio 2024  nel sito del ministero del Lavoro,  il decreto  del ministero del lavoro   di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che   conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2024, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .

 La  conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione  2023 , secondo le quali  l’ammontare del gettito  contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.

Ieri 11 novembre  2024 è stata pubblicata la circolare INPS 93 2024  con le  istruzioni e il modello di autodichiarazione  aggiornati per l'applicazione relativa al 2024 , per la quale il termine per le domande è  fissato al  15 FEBBRAIO 2025 

 Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni 

Si ricorda che  hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

  • nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
  • nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, 
  • nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :

  •  le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed
  •  altri lavori simili,

 contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quell pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.

 Non spetta:

  •  per i lavoratori a tempo parziale,  e
  •  per quelli a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo.

 In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.

ATTENZIONE :  Non è piu applicabile invece ai premi assicurativi Inail.

Si ricorda infine che il beneficio,  come sempre in materia di sgravi contributivi, è  applicabile solo in presenza di:

  1. regolarità contributiva attestata dal Durc, 
  2. rispetto delle ulteriori norme e degli accordi e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  3. assenza di o condanne passate in giudicato per  violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione.

Riduzione edilizia 2023:  come fare domanda

Le  domande di applicazione della riduzione contributiva  devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale  sul sito  www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione” fino a 15 febbraio 2025

In caso di definizione delle istanze con esito positivo,  viene attribuito  il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

INPS sottolinea che i sistemi informativi centrali verificano la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso  dei requisiti . Se fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro le Strutture territorialmente competenti,  avviseranno l’Autorità giudiziaria,  e  procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2024 a dicembre 2024.

Riduzione edilizia: esposizione in Uniemens

I datori di lavoro autorizzati possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens :

  • a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2024,
  • fino al mese di competenza gennaio 2025.
     con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
  • Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024 deve essere utilizzato il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavorodeve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile  (Allegato n. 2); la Struttura territorialmente competente attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro quindi devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile vanno inseriti gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza;  escudendo  settimane,  giorni retribuiti e calendario giornaliero.  Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.