Riforma Cartabia: novità per i processi del lavoro
L'ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato il 19 aprile 2023 una nota n. 2563 dedicata interamente alla novità della Riforma Cartabia, (Leggi delega nn. 134 2021 e 206 2021, con i relativi decreti attuativi n. 149 2022, 150 2022 151 2022 e 13 2023 sulla digitalizzazione) con particolare attenzione all'ambito della vigilanza sul lavoro.
Vediamo di seguito le principali novità applicabili al processo civile e al processo penale in materia di lavoro.
Riforma Cartabia modifiche processo civile del lavoro
L'ispettorato precisa innanzitutto che per quanto attiene al processo civile la finalità della riforma è lo snellimento delle procedure per una velocizzazione dei processi.
L'operatività della riforma del processo civile è fissata a partire dal 28 febbraio 2023 ma si ricorda che alcuni aspetti relativi all'utilizzo di strumenti telematici sono stati anticipati al 1 gennaio 2023.
Nell'illustrare le modifiche viene sottolineato che comunque il tessuto normativo fondamentale di riferimento restano i dlgs 150 2022 e 149 2011, l' art 22 della legge 689/1981 e la circolare ministeriale 28 2011 .
Di seguiti i principali aspetti di novità procedurale:
COMUNICAZIONE NOTIFICHE:
- obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale , soprattutto per i giudizi di impugnazione.
- le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna,( Se generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7.)
- se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata…”;
UDIENZA DA REMOTO
Con l’art. 127-bis c.p.c. si è previsto che “lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza.Per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.
Trova completa disciplina nell’art. 127-ter c.p.c. la c.d. “trattazione scritta” che prevede l’esclusivo deposito o scambio di note scritte contenenti memorie difensive, istanze e conclusioni delle parti costituite in giudizio.
FASE DECISORIA
- si segnala la nuova formulazione dell’art. 430 c.p.c. sul deposito della sentenza, che si limita a stabilire che quando il deposito è effettuato fuori udienza dovrà essere oggetto di immediata comunicazione alle parti.
- Eiminato il previgente regime del deposito in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia, Si consente quindi come nel rito ordinario il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni
IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO
Per le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023, l’appello deve indicare a pena di inammissibilità, e per ciascuno dei motivi, in modo chiaro, sintetico e specifico:
– il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
– le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
– le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Riforma Cartabia: modifiche al processo penale
ISCRIZIONE NOTIZIE DI REATO
In tema di iscrizione della notizia di reato la “riforma Cartabia” è intervenuta sull’art. 335 c.p.p. prevedendo che “il P.M. iscrive immediatamente nell’apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nella iscrizione sono indicate le circostanze di tempo e di luogo del fatto”.
Ciò comporta per l'ispettore in qualita di ufficiale di Polizia giudiziaria che non si richiede . la necessaria conoscenza o anche la definizione del nesso causale tra condotta ed evento o l’individuazione dell’autore del fatto, che potranno essere definiti anche successivamente.(..)
È necessario altresì non che il fatto così determinato sia verosimile ma che appaia “non inverosimile”
INDAGINI
La nota ricorda che il personale ispettivo opera in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria per cui deve provvedere a tutte le necessarie acquisizioni che di volta in volta il caso concreto richieda.
Di prassi si procederà, per esempio, all’escussione delle persone informate sui fatti ovvero all’esecuzione di specifici accertamenti.
Il completamento delle investigazioni costituisce valida giustificazione per un deposito degli atti anche dilazionato, purché in tempi ragionevoli.
IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE
L'ispettore nel procedere all’identificazione della persona nei cui confronti si svolgono le indagini, oltre a invitare a dichiarare o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni a norma dell’art. 161 c.p.p., nonché ad indicare il “recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, e indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità”.
DOCUMENTAZIONE ATTI E TESTIMONIANZE
Il D.Lgs. n. 150/2022 in tema di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, prevede la riproduzione audiovisiva e fonografica delle testimonianze come modalità generale di documentazione accanto all’ordinario verbale in forma riassuntiva (art. 134 c.p.p.).
COMPIMENTO ATTI A DISTANZA
L'ispettorato ricorda infine le rilevanti novità in merito al c.d. “processo telematico” che si sostanzia nella realizzazione di un collegamento che deve avvenire nei luoghi specificamente stabiliti dal legislatore e, secondo regola generale , “da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo”.
Tale procedura può essere richiesta dalla polizia giudiziaria che ne ravvisi l'esigenza e fornisca le motivazioni.
Possibile effettuare l’interrogatorio dell’indagato a distanza tanto da parte del P.M. quanto da parte della P.G, con il consenso dell’indagato e del suo difensore. L’esecuzione dell’atto e la documentazione dello stesso devono avvenire con le modalità e nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 133-ter c.p.p..
DURATA INDAGINI PRELIMINARI
I termini di durata delle indagini preliminari decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato viene attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.
Inoltre la durata è in funzione della gravità dei reati per cui si procede:
- un anno per la generalità dei delitti;
- sei mesi per le contravvenzioni;
- un anno e sei mesi per le ipotesi indicate nell’art. 407, comma 2, c.p.p. (es. necessità di compiere atti d'indagine all'estero).
Resta sempre, tuttavia, la possibilità per il P.M. di richiedere al giudice, quando le indagini si dimostrino complesse, la proroga dei suddetti termini.
Viene ribadita l’inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o eventualmente prorogato dal giudice.