RITA: riepilogo e chiarimenti dall’Agenzia

Nella  risoluzione n. 9 del 16 febbraio  2022 l'Agenzia fornisce numerosi chiarimenti sul  regime fiscale applicabile alla “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (c.d. RITA), oltre che il consueto riepilogo della disciplina .

L’istituto della RITA  è uno strumento  di sostegno del reddito in caso di disoccupazione che consente agli iscritti a una forma di previdenza complementare, di ottenere una  prestazione  anticipata, in forma periodica dal momento d della richiesta fino al conseguimento  della pensione di  vecchiaia.

Vediamo di seguito un riepilogo dello strumento e del regime fiscale e le risposte agli specifici quesiti posti dall'Associazione Istante.

Rendita integrativa temporanea anticipata

La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (c.d. RITA), introdotta prima in via sperimentale,   e  attualmente a regime, per effetto dell’articolo 1, commi 168 e 169, della legge 27 dicembre 2017,n. 205 (legge di bilancio 2018), ed è regolata dall’articolo 11, commi da 4 a 4- quinquies), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Come precisato dalla COVIP nella  circolare n. 888 del 2018, è possibile richiedere l’erogazione della RITA alle  forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione  definita da parte dei lavoratori in possesso dei seguenti requisiti, alla data  della richiesta 

  • a. cessazione dell’attività lavorativa;
  • b. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime  obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione  dell’attività lavorativa;
  • c. maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei  regimi obbligatori di appartenenza;
  • d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche  complementari (articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005),

oppure, in alternativa:

  • a. cessazione dell’attività lavorativa;
  • b. inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un  periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
  • c. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime  obbligatorio di appartenenza nei dieci anni successivi al compimento del  termine di cui alla lettera b);
  • d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005).

Il regime fiscale della Rendita integrativa temporanea RITA

Le disposizioni sul trattamento fiscale della rendita-ponte prevedono una tassazione sostitutiva facoltativa.

La tassazione sostitutiva prevede che:

  1. la rendita anticipata  e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento 
  2. viene ridotta di  0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle  forme pensionistiche complementari 
  3. con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
  4. se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di  quindici.

L'anzianità  contributiva  integrativa  è affidata ai regolamenti di ciascun Fondo . 

Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi di questa  tassazione sostitutiva  indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione  ordinaria.

Le risposte dell'Agenzia ai quesiti 

Quesito sub 1 L'agenzia ricorda che per quanto riguarda il conguaglio dell’imposta assolta in via provvisoria sulle anticipazioni, la citata circolare n. 70/E del 2007 ha precisato che soltanto in sede di tassazione della prestazione definitiva si procede a liquidare l’imposta scomputando quella applicata, a titolo provvisorio, al momento dell’erogazione delle anticipazioni ma, attenzione l’articolo 20 del Tuir, attualmente abrogato, continua ad  applicarsi alle prestazioni maturate ante 2007 (ad eccezione del comma 1, secondo periodo). Pertanto,  le prestazioni pensionistiche erogate (…) a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con   l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo».

Dato che la RITA non costituisce una prestazione di carattere  definitivo  anche in caso di erogazione di una anticipazione anteriormente alla erogazione d, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione  definitiva . Rimane fermo, in ogni caso,  quanto  precisato nella citata circolare n. 70/E del 2007, paragrafo 5.3, sulla prioritaria imputazione ai montanti più retrodatati e poi a quelli più recenti, con la  conseguenza che sono imputati a titolo di RITA i montanti che non sono stati  considerati ai fini dell’imputazione dell’anticipazione.

Quesito sub-2:   si ritiene che la misura dell’aliquota applicabile in base a quanto previsto dal comma 4-ter dell’articolo 11 del d.lgs. n. 252 del 2005 non

possa cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma  continui a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al

fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.

quesito sub-3:     per le prestazioni erogatea titolo di RITA a un “vecchio iscritto” riferite a montanti maturati fino al 31  dicembre 2000, si applichi, sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti  finanziari  l'Agenzia ritiene applicabile la ritenuta del 15 per cento in quanto , solo la base imponibile della RITA è determinata secondo le regole vigenti ratione temporis,  mentre la tassazione è unitaria per l’intera prestazione richiesta. 

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