Sicurezza: sospensione attività alla prima grave violazione
Prime indicazioni operative per gli ispettori del lavoro chiamati all'attuazione delle nuove norme sulla sicurezza nel lavoro introdotte dal decreto n.146 2021 (cd. "decreto fiscale" ma molto incentrato invece sulle misure per il lavoro ).
Ricordiamo che il decreto ha ampliato le competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'Ispettorato che ora interviene con la circolare 3 del 9 novembre 2021 indicando le priorità per i proprio personale ispettivo in caso di violazioni .
Il lungo art 13 del dl 146 modifica il Testo unico salute e sicurezza D. LGS. 81 2008 anche se va tenuto conto che il decreto deve ancora essere convertito in legge e potrebbe essere soggetto a nuove modifiche.
Indicazioni Ispettorato sul DL 146 2021
Sospensione dell'attività: nel caso sia verificata una percentuale dei lavoratori privi di preventiva comunicazione di assunzione che scende dal 20% al 10 per cento. Resta ferma la modalita di computo dei lavoratori sulla quale calcolare la percentuale,definita dall'articolo 2 del Testo unico.
La decorrenza della sospensione puo essere fatta in un momento successivo (ad esempio, dalle ore 12 del giorno successivo rispetto a quello dell'accertamento oppure nel momento in cui cessi l'attivita che non poteva essere interrotta per pericolo )
Il provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza è adottato con effetto immediato SOLO per le gravi violazioni individuate nel nuovo allegato 1 al TU , che riporta anche l'importo della somma aggiuntiva.
Gravi violazioni e somme aggiuntive: tabella all.1 TU n.81 2008
FATTISPECIE VIOLAZIONE | SOMMA AGGIUNTIVA |
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | euro 2500 |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | euro 2500 |
Mancata formazione ed addestramento | euro 300, per ogni lavoratore |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | euro 2500 |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | euro 300 per ogni lavoratore |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | euro 3000 |
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | euro 3000 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | euro 3000 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | euro 3000 |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | euro 3000 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | euro 3000 |
L'ispettorato precisa in aggiunta che :
- la sospensione deve riguardare la singola unità produttiva nella quale si sono verificate le violazioni
- Nel caso di violazioni relative alla formazione dei lavoratori o alla mancata fornitura dei DPI contro le cadure dall'alto la sospensione si applica solo al al/ai lavoratore/i interessato/i alla violazione, cioe il datore di lavoro non potra avvalersi della sua prestazione ma continuera a erogare la retribuzione normale fino al momento in cui il provvedimento viene revocato , a norma dell' articolo 14, comma 9, del Testo unico.
- In caso di violazioni contestuali l'ispettore potra adottare un un unico provvedimento, ma si precisa che per la revoca sarà necessaria la regolarizzazione di tutte le violazioni.
La circolare ricorda infine che in caso di presenza di lavoratori irregolari, il datore di lavoro è tenuto alla regolarizzazione della loro posizione, e al pagamento di una somma aggiuntiva pari a :
- 2.500 euro per un numero di lavoratori non superiore a 5 e
- 5.000 euro euro se superiore.
.