Sospensione attività: in quali casi è inapplicabile
Il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro è stato recentemente ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge n.146-2021
Ieri con la nota di consulenza giuridica n. 1159 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro ha risposto a una richiesta di chiarimenti sul tema ed ha fornito un utile riepilogo dei casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di sospensione. Ha inoltre specificato le possibilità di applicazione del posticipo del provvedimento, restituendo di fatto una ampia possibilità di valutazione agli ispettori, che comunque sono chiamati a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . Resta salvo il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.
Ecco una sintesi dei contenuti della nota, che riporta il parere concorde del Ministero del lavoro.
Sospensione o posticipo dell'attività produttiva: valutazioni ed esempi
La richiesta di parere riguardava il caso di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 di una attività la cui interruzione comporta possibili conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) e/o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
L'ispettorato precisa innanzitutto che la nuova normativa prevede l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo nell'applicazione della sospensione ma resta ferma la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo,a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Con la circolare n. 3/2021 era stata inoltre confermata anche la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano l'opportunità di NON adottare il provvedimento per esigenze di salute e sicurezza sul lavoro". Vengono forniti i seguenti esempi di situazioni di pericolo per i lavoratori o per il pubblico:
- sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o
- scavi aperti in strade di grande traffico,
- demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente
- lavori di rimozione di materiali nocivi
- Attivita trasporto pubblico
- fornitura di energia elettrica o gas
- attività di allevamento di animali con conseguenze igienico sanitari
- interruzione di cicli produttivi industriali / es nel settore chimico)
Le valutazioni vanno effettuate da parte del personale ispettivo sul caso concreto, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti .
Inoltre si ricorda che la decisione va accuratamente motivata– come espressamente richiamato dal comma 5 dello stesso art. 14 – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno causata.
La nota precisa che le stesse valutazioni sono da fare anche sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo.
Da notare che vengono indicate anche tra gli aspetti da valutare le gravi conseguenze di tipo economico produttivo (ad esempio nel caso dell'interruzione di una vendemmia con conseguente deperimento dei prodotti agricoli) che in realta non costituiscono aspetti con impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori o della pubblica incolumità (il che, a parere di chi scrive, potrebbe dare adito a contenziosi).
Infine si sottolinea il fatto che il provvedimento puo sempre essere revocato in presenza di conseguenze particolarmente rischiose
L'ispettorato conclude comunque che in caso di continuazione dell'attività per mancata o posticipata adozione del provvedimento di sospensione, questa "deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, impedendo ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione".