Subappalti: obbligo applicazione CCNL non retroattivo

L'ispettorato del lavoro  si occupa nella  nota 1049 del 19 maggio 2022 delle modifiche alla disciplina del subappalto apportate dall'art. 49 comma  14 ,D.L. n. n. 77/2021  al  D.Lgs. n. 50/2016

 La nuova norma prevede in particolare che  per le prestazioni affidate in subappalto, debbano:

  1.  essere garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e  
  2. essere  riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro"

L'ispettorato risponde  in merito alla retroattività di tale norma dopo aver acquisito il parere misteriale prot. n. 11765 del 17 dicembre 2021 e  quello  dell’ANAC con nota prot. 37720 del 15 maggio 2022., 

L'ispettorato  ritiene, citando pronunce del Consiglio di stato e del Tar Sicilia,  che le modifiche apportate al  comma 2 devono tenere conto delle condizioni di aggiudicazione e di oneri non valutati in fase di gara.

Infine  evidenzia che  all’interno del D.Lgs. n. 50/2016, l’art. 216, nel regolare le previsioni transitorie e di coordinamento, prevede espressamente che le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applichino :

"alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza  pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

La conclusione dell'ispettorato è dunque che  il nuovo comma 14,risulta  applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ovvero il 1 giugno 2021.