Super green pass al lavoro: obbligo cessato
Nel nuovo decreto "COVID" per la fine dell'emergenza, approvato il 17 marzo dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale: DL n. 24 del 24 marzo 2022, oltre alle misure di allentamento generale dei divieti per la vita sociale dovuti alla pandemia, spiccano importanti misure per il mondo del lavoro.
In primo luogo si segnala l’anticipazione della scadenza dell'obbligo di supergreen pass imposto ai lavoratori over 50 a partire dal 15 febbraio scorso. Si ricorderà che la norma prevedrebbe una durata fino al 15 giugno 2022 (art. 4-quinquies del DL 44/2021 come modificato dal DL 1/2022 (conv. L. 18/2022).
Il decreto nella versione definitiva pubblicata ha subito piccoli aggiustamenti e prevede:
- stop al super green pass (green pass rafforzato) per i lavoratori obbligati alla vaccinazione già dal 25 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto 24-2022
- conferma del green pass base per tutti i lavoratori fino al 30 aprile 2022, quindi accesso possibile anche solo presentando tampone negativo
- conferma dell'obbligo vaccinale per le categorie obbligate ad oggi ma con scadenze differenziate:
- fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori sanitari e delle RSA
- fino al 15 giugno per tutti gli altri.
Da notare che per il personale della scuola la possibilita di accedere solo con gren pass base (tampone negativo) non consente comunque di svolgere attività a contatto con i ragazzi
Per i lavoratori che non adempiono all'obbligo vaccinale resta confermata la sanzione amministrativa di 100 euro irrogata dall'Agenzia.
Si conferma l'obbligo di mascherina chirurgica al lavoro per tutti.
Proroghe per altre misure sul lavoro nel DL COVID 2022
Inoltre sempre in tema di lavoro il decreto prevede altre proroghe differenziate riassunte negli allegati A e B del decreto stesso:
per le seguenti misure è prevista la proroga al 31 dicembre 2022:
- Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
- Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
- Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto del contenimento della diffusione del COVID19
- Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22: Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
- articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127: Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie
Invece la proroga si ferma al 30 giugno 2022 per queste altre misure straordinarie
- Articolo 4, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228: Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza
- Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,: Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
- Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.