Tassi interesse Inps per dilazioni e sanzioni aggiornati

Con la circolare 89 del 16 settembre 2024 INPS  interviene,  a seguito delle decisioni della Banca centrale Europea  del 12 settembre, che ha ridotto il tasso di sconto al 3,65%; in particolare  si prevede che 

  • il tasso di interesse  per il differimento e la  rateizzazione dei contributi di   previdenza e assistenza, (art. 116 legge 388 2022),  9,65 % annuo
  • la misura delle sanzioni civili   passa   9, 15% (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Le nuove aliquote entrano in vigore  da domani 18 settembre 2024.

Novità sanzioni DL 19 2024

La circolare informa inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore del DL 19 2024 in tema di sanzioni per omissioni contributive :

  • Con riferimento alla previsione di cui all’articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000[3], l’articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sostituendo la previsione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che trova applicazione fino al 31 agosto 2024, con la minore somma costituita, dal 1° settembre 2024, dai soli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
  •  Inoltre l’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:- come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia; Se il versamento sè  effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Tasso interesse per differimento e rateazione contributi INPS 

INPS  specifica che: 

  • con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre  2024 si applica il tasso  di interesse del  9,65%.
  • I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
  • Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi,  è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di  settembre 2024. 

Sanzioni civili per mancati versamenti 

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al  9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).

Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La stessa misura si applica nelle ipotesi di mancato versamento per oggettiva incertezza normativa ( comma 10 art 116).

Sanzioni INPS ridotte  per procedure concorsuali

La circolare   precisa infine che  resta invariata l’applicazione: 

  • della riduzione massima pari al tasso legale (5%) e
  •  della riduzione minima pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%)

Come stabilito infatti  con la delibera del CDA INPS n. 1 dell’8 gennaio 2002,  in caso di procedure concorsuali  la riduzione delle sanzioni ,  subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, ha limite  massimo non inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.