Tirocinio fraudolento, è reato: niente ricorso amministrativo
L'ispettorato nazionale del lavoro INL ha pubblicato oggi la nota 453-2023 in cui chiarisce la possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.
La nota richiama i precedenti (nota prot. n. 530/2022 e n. 1451/2022) , e ricorda come la L. n. 234/2021, con l’art. 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini.
Viene statuito infatti che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, con l’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.
Con la citata nota prot. n. 530/2022 è stato chiarito che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione prevede da parte degli ispettori l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994.
La facoltà di chiedere il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato invece rappresenta una possibilità riservata al solo tirocinante.
La nota prot. n. 1451/2022, ha invece precisato in materia previdenziale che i recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio non sono condizionati dalla scelta del lavoratore
In ogni caso afferma l'Ispettorato con le novità introdotte con la L. n. 234/2021, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, fa escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, per evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.
Allo stesso modo ricorda l'INL nella nota prot. n. 1551/2021, era stata esclusa la possibilità di presentare ricorso ex art. 17 nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, in cui ugualmente la scelta di agire giudizialmente è sempre devoluta al lavoratore interessato.