AIUTI DI STATO COVID19 – Presentazione autodichiarazione requisiti
Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate con il Comunicato Stampa del 29 novembre ha prorogato la scadenza al 31 gennaio 2023 (in luogo del 30 novembre dall'Agenzia delle Entrate già precedentemente prorogato con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.06.2022 n. 233822).
Quindi, ultimo giorno utile per l'invio del Modello di dichiarazione sostitutiva, che le imprese (richiamati dall'art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021) che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework). Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell’art. 3 del citato decreto ministeriale.
L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.