BONUS EDILIZI – Comunicazione cessione del credito e sconto in fattura
Trasmissione della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi per le spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020, all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La proroga è stata prevista dall'art. 10-quater del Decreto Sostegni ter convertito in legge.
ATTENZIONE: In data 12 aprile 2022 la Camera ha votato la questione di fiducia, sull’approvazione del DDL di conversione del DL n 17/2022. Si segnala una possibile nuova proroga per le opzioni dei bonus edilizi dei soggetti IRES e partite IVA. In particolare, si legge che “i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere” le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, anche successivamente al 29 aprile 2022, ma comunque entro il 15 ottobre 2022. La proroga quindi non dovrebbe riguardare:
- condomini,
- società semplici,
- persone fisiche senza Partita IVA.
Chi deve effettuare l'invio
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata:
- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:
- dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità. Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata:
- dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.