ENTI CREDITIZI – Versamento imposta sostitutiva su finanziamenti
Gli Enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito di cui agli artt. 15, 16 e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, devono provvedere al versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973.
Ricordiamo che l’acconto dovuto nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente deve essere versato in due rate:
- la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile,
- e la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, con il codice tributo: 1545 – Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – ACCONTO.