IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta riserve matematiche
Le società ed enti che esercitano attività assicurativa, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono versare l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo:
- 1682 – Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio – SALDO – Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265