• scadenza del 16 Febbraio 2023

IVA – Liquidazione e versamento Iva trimestrale

 

I contribuenti Iva trimestrali per opzione devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2022, maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6034 – Versamento IVA trimestrale – 4° trimestre.

Contribuenti trimestrali speciali (naturali)

Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

  • distributori di carburanti
  •  autotrasportatori di merci conto terzi
  •  esercenti attività di servizi al pubblico
  •  esercenti arti e professioni sanitarie.

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo:

  • 6723 – Subfornitura – Iva mensile – versamento cadenza trimestrale – 4° trimestre
  • 6727 – Subfornitura – Iva trimestrale – versamento 4° trimestre.