NUOVI RESIDENTI – Versamento imposta sostitutiva
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno.
Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il codice Tributo: NRPP – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR.