RIALLINEAMENTO – Versamento imposta sostitutiva
I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC, devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, in cui deve essere riportato il codice tributo:
- 1123 imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir – art. 1, c. 48, legge 244/07.
N.B.: Il pagamento, va effettuato obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuo,
Anche le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali, devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, indicando il codice tributo:
- 1125 imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir – art. 1, c. 49, legge 244/07
I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 Dl n. 185/2008) che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che optano per il riallineamento delle divergenze devono versare in unica soluzione, tramite modello F24 telematico, le imposte individuate dai seguenti codici tributo:
- 1817 imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
- 1818 imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs – (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
- 1819 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) – Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
- 1820 imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) – Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005).
Tutti i soggetti sopra indicati, devono dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice sintetico di affidabilità, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.