Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti
È online dal 27 aprile 2022 il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate.
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ATTENZIONE: Con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione. SCARICA QUI LA NUOVA VERSIONE |
Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
In particolare l'agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 143438 del 27.04.2022 per:
- la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021,
- la definizione delle modalità di restituzione in caso di superamento dei massimali
- e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Autodichiarazione aiuti di stato: presentazione dal 28 aprile al 30 giugno 2022
ATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.06.2022 n. 233822, ha prorogato la scadenza al 30 novembre 2022. |
La dichiarazione va inviata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022 (in luogo del 30 giugno) esclusivamente con modalità telematiche:
- direttamente dal contribuente
- oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni,
mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
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A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta:
- la presa in carico,
- ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, devono inviare la dichiarazione rispettando un calendario specifico le seguenti date:
- entro il 30 giugno oppure, se successivo,
- entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
Si considerano tempestive le Dichiarazioni trasmesse entro i termini suddetti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati.
L'agenzia precisa che la Dichiarazione va comunque presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.
Autodichiarazione aiuti di stato: chi deve presentarla
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di cui si tratta deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).
In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.
In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
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