Controlli per gli esportatori abituali dal 2022

La legge di bilancio 2021 ha previsto l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio e all'invalidazione delle dichiarazioni d'intento illegittime da parte di "falsi" esportatori abituali.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29.10.2021 sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

Ricordiamo che gli esportatori abituali sono soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione, operazioni intracomunitarie e operazioni assimilate, si avvalgono della facoltà di importare e acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA, attenuando la formazione di un credito IVA di tipo strutturale. 

Lo status di esportatore abituale è acquisito dai soggetti passivi che nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile), hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari. 

L'ammontare delle esportazioni e delle operazioni intra-UE effettuate dall'esportatore nell'anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti) determina il plafond che egli avrà a disposizione per effettuare acquisti su suolo nazionale senza assoggettamento ad imposta. L’utilizzo della dichiarazione d’intento comporta diversi adempimenti per l’esportatore abituale.

Operazioni che rientrano nel plafond

La dichiarazione d’intento può essere utilizzata da tutti gli operatori economici ad eccezione: 

  • dei soggetti che si trovano nel primo anno di attività (assenza dell'anno precedente sulla base del quale calcolare il plafond); 
  • dei soggetti che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfettario; 
  • degli agricoltori in regime speciale. 

Se il fornitore (prestatore) rientra nel regime dei minimi (o nel regime forfettario) la fattura deve essere emessa senza IVA.

L’eventuale dichiarazione d’intento pervenuta al fornitore/prestatore dovrà essere restituita al cessionario/committente.

Nella tabella seguente vengono riportate le principali operazioni che concorrono alla formazione del plafond dell’esportatore abituale.

 

OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND

Cessioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 8, co.1, lett. a) e b) del DPR 633/1972

Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/1972

Servizi internazionali e connessi ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/1972

Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con San Marino ai sensi dell’art. 71 del DPR 633/1972

Operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/1972

Cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993

Cessioni di beni a cliente IT con consegna in UE per suo conto (triangolazione IVA nazionale) ai sensi dell’art. 58 del DL 331/1993

 

Sono invece escluse dal calcolo del plafond le seguenti operazioni: 

  • le prestazioni di servizi rese nei confronti di un soggetto non residente, non soggette IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972; 
  • le esportazioni gratuite di beni non imponibili ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972. 

L’esportatore abituale può scegliere di adottare il plafond fisso o il plafond mobile. 

Il metodo del plafond fisso consente di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA entro il limite delle esportazioni e operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente. Tale importo non può eccedere l’ammontare indicato nel quadro VE della dichiarazione annuale IVA nel rigo “operazioni che concorrono alla formazione del plafond”. 

Il metodo del plafond mobile, invece, si basa sulle esportazioni e le operazioni assimilate registrate nei dodici mesi precedenti. In tal caso occorre rideterminare all’inizio di ogni mese il plafond disponibile, in misura pari all’ammontare delle cessioni registrate nei dodici mesi precedenti, al netto degli acquisti in sospensione effettuati nello stesso periodo, ricalcolando il proprio plafond ogni mese, aggiungendo il mese appena trascorso al netto del 13° mese precedente.

 

Il passaggio da un metodo di calcolo all’altro non è consentito in corso d'anno ma solo all'inizio del periodo d'imposta. 

Sono invece esclusi dall’utilizzo della dichiarazione d’intento gli acquisti di:

  • aree fabbricabili, 
  • beni e servizi con IVA indetraibile
  • fabbricati.

Adempimenti dell’esportatore abituale

Dal 2020 gli adempimenti in capo all’esportatore abituale possono essere così riepilogati: 

  • l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione – modello ministeriale trasmesso per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione (invariato); 
  • la dichiarazione può riguardare anche più operazioni
  • gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale; 
  • per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione (invariato); 
  • l’esportatore deve fornire i dati del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, senza dover inviare una copia della dichiarazione stessa al proprio fornitore/prestatore.

 

Dal 1° gennaio 2020, chi emette la fattura verso l’esportatore abituale deve indicare nei campi facoltativi del tracciato XML il protocollo di ricezione rilasciato dall’Agenzia delle entrate, in luogo del numero e data della dichiarazione d’intento ricevuta.

L’informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”. 

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura”.

Le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali sono disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio "Cassetto fiscale".

Esportatori abituali: novità nella legge di bilancio 2021

La legge di bilancio 2021 ha previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva istituendo due macroaree di intervento:

  • la prima riguardante specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale tese a invalidare le lettere di intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali, 
  • la seconda riguardante il divieto di emissione di una fattura elettronica non imponibile ai fini Iva che riporta un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

A tal fine l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 29.10.2021 ha approvato le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, che entreranno in vigore a partire dal 1°gennaio 2022.

Non è chiaro se i controlli riguarderanno solo le lettere d’intento presentate a partire dal 1.1.2022 o anche quelle trasmesse entro il 31.12.2021 ma relative ad operazioni che verranno effettuate nel 2022

Analisi del rischio e controllo degli esportatori abituali

Il provvedimento dispone che i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) Dpr 633/72 e che trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni di intento sono sottoposti a specifiche procedure di analisi del rischio e di controllo per verificare il possesso dei requisiti atti ad individuarli come esportatori abituali.

Per effettuare le predette analisi in base a particolari criteri di rischio selettivi ci si avvale dell’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con quelle disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

La valutazione del rischio deve tener conto, in particolare, di:

  • analisi di criticità e anomalie deducibili direttamente dai dati riportati nelle dichiarazioni d’intento trasmesse
  • particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società
  • elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni eo incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi
  • elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

La procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall’Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate.

Inoltre, vengono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopraggiunti successivamente.

Modalità di emissione delle fatture elettroniche

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI), nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

La fattura elettronica deve riportare i seguenti dati.

 

campo 2.2.1.14 <Natura>

  • codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento”
  • gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre
  • la seconda, di 6 cifre, che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno "/".

 

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, nel seguente modo.

 

campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>

dicitura “INTENTO”

campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>

protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno “/”

campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>

data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento

>

 

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della fattura elettronica non imponibile ai fini Iva trasmessa al Sistema di Interscambio e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.