Credito di imposta cargo bike: agevolazione per PMI da richiedere entro il 30 giugno

Con Decreto del Ministero della transizione ecologica del 9 marzo pubblicato in GU n 98 del 28 aprile 2022 vengono dettate disposizioni per il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di cargo bike a pedalata assistita ai fini della ottimizzazione dei processi della logista in ambito urbano.

L'incentivo sotto forma di  credito  d'imposta  è riconosciuto alle microimprese e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE  della  Commissione  europea  del  6  maggio  2003,  che acquistano:

  • cargo bike 
  • e  cargo  bike  a  pedalata  assistita  di cui all'art. 3 
  • per l'effettuazione di trasporto merci urbano di  ultimo miglio, da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.

Credito d’imposta cargo bike: le caratteristiche del veicolo

Il decreto stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita:

a) conformi alle  previsioni  di  cui  all'art.  50  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;

c) equipaggiate con uno o più vani o superfici di  carico  merci chiaramente identificabili.

Le cargo bike e cargo bike a pedalata assistita  devono soddisfare inoltre seguenti ulteriori requisiti:

  • a) massa complessiva a pieno carico non superiore a:
    • 1) 250 kg nel caso di veicolo isolato;
    • 2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;
  • b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a:
    • 1) 200 dm³, nel caso di uno o piu' vani di carico  chiusi  o  a cassone;
    • 2) 25 dm²,  nel  caso  di  una  o  piu'  superfici  di  carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate.

 I requisiti devono  essere  ricavabili  dalla documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo. 

Credito d’imposta cargo bike: come richiederlo

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta:

  • in relazione alle spese sostenute nel 2021,
  • le microimprese e piccole imprese interessate, 
  • entro il 30 giugno 2022, presentano al Ministero della transizione ecologica apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.mite.gov.it  alla data che sarà comunicata nella sezione news dello stesso sito istituzionale

L'istanza firmata digitalmente dal  legale rappresentante dell'impresa, deve contenere indicazioni su:

a) la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3;

b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

e deve essere corredata da:

a)   attestazione   dell'effettivo   sostenimento   delle   spese rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3;

b)   dichiarazioni   sostitutive   di   atto   notorio e  di autocertificazione che  attestano anche i requisiti soggettivi e specificano  di  non usufruire di altre agevolazioni per le  medesime  voci  di  spesa 

c) documentazione tecnica dei veicoli attestante  la  sussistenza dei requisiti richiesti

Credito d’imposta cargo bike: ammontare ed erogazione del contributo

L'incentivo, sotto forma di credito di imposta è riconosciuto, 

  • nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021,
  • nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

L'effettività del sostenimento delle spese risulta da  apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e degli esperti contabili, o nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del  centro di assistenza fiscale.

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013,  al  regolamento (UE) n. 1408/2013  e  al  regolamento  (UE)  n.  717/2014 e non  è cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.

Il  credito  d'imposta  è riconosciuto  dal  Ministero  della transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di  presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle  risorse  complessivamente disponibili.

Il  Ministero,  ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica  la  correttezza  dei dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui  le verifiche si concludano positivamente, determina,  sulla  base  delle dichiarazioni   rese   dal    soggetto    richiedente,   l'ammontare dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000  euro  per ciascun beneficiario.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica, previa  verifica,  mediante il Registro nazionale degli aiuti di  Stato,  circa  il  rispetto  da parte  dell'impresa   beneficiaria   del   massimale   previsto   dal regolamento «de  minimis», procede alla  registrazione  dell'aiuto individuale  e  comunica  al  beneficiario  l'ammontare  del  credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale  lo  stesso è utilizzabile.

Il  credito  di  imposta  è  utilizzabile  esclusivamente   in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5,  comma  

A tal fine, il modello  F24 è presentato  esclusivamente  tramite  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

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