Dichiarazione IVA 2024: regole per l’intermediario
L'agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello IVA 2024 per l'invio della Dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2023 a partire dal 1 febbraio 2024 e fino al 30 aprile prossimo: scarica qui Modello e relative istruzioni.
Vediamo le regole per gli intermediari alla trasmissione del Modello IVA 2024 da effettuare dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo.
Dichiarazione IVA 2024: regole per l’intermediario
Il Modello IVA 2024 deve essere inviato esclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Nel caso dell'invio dal parte di intermediari è bene sapere che questi sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate per via telematica sia:
- le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante;
- quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica
Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, gli intermediari abilitati devono:
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 57 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia della dichiarazione trasmessa, anche su supporto informatico, per lo stesso periodo previsto dall’art. 57, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi, eventualmente, ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
In merito alla comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione si precisa che:
- è trasmessa attraverso lo stesso canale al soggetto che ha effettuato l’invio;
- è consultabile tramite la funzionalità “Ricerca Ricevute” presente all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).
Dichiarazione IVA 2024: chi sono gli l’intermediari
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi,
- in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- iscritti negli albi degli avvocati;
- avvocati tributaristi – studi associati;
- avvocati tributaristi – società tra professionisti;
- iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- Caf – dipendenti;
- Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale
- notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli studi professionali e le società di servizi in cui
almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi
o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.
Attenzione, tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
Omessa dichiarazione IVA 2024: responsabilità per l’intermediario
In caso di omessa o tardiva dichiarazione IVA 2024 presentata da parte di un intermediario, tra quelli su indicati, è bene evidenziare che l’art. 7-bis, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede a suo carico una sanzione con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo le modalità chiarite con la circolare 52/E del 27 settembre 2007.
Attenzione al fatto che è prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.