Le novità del Codice del Terzo Settore
Tre sono i decreti che danno vita alla riforma del terzo settore.
Con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 19 luglio 2017 n. 167) è stata approvata la revisione della disciplina dell’impresa sociale. Il provvedimento è attuativo dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Con il Dlgs 3 luglio 2017 n. 111 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 18 luglio 2017 n. 166) che vengono dettate le regole in materia dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Con il Decreto legislativo 3 luglio 20187, n. 117 (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 Supplemento Ordinario n. 43) vengono dettate le norme relative al Codice del Terzo settore, attuative dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Codice Terzo Settore: Aspetti generali
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il Decreto legislativo 3 luglio 20187, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Il nuovo Codice, in vigore dal 3 agosto 2017, si compone di 104 articoli suddivisi in dodici Titoli e mira a riordinare tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.
Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (art. 4).
Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale (artt. 5 e 6).
Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, di contabilità e trasparenza. In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (art. 14).
Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti (art. 16).
Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica (art. 22) e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati (artt. 45 – 54), e il “Consiglio nazionale del terzo settore”, organo consultivo e rappresentativo degli enti (artt. 58 – 60).
Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:
- la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 86);
- l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale (art. 81);
- una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali (art. 82);
- la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti (art. 83);
- specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (artt. 84 e 85);
- la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro (art. 77);
- un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line (art. 78);
- misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali (art. 71);
- la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore (art. 72). Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio (artt. 92 – 95).