Mansioni sottoposte ad obbligo di test antidroga

Sulla G.U. n. 234 del 06/10/2008 è stato pubblicato il Provvedimento del 18/09/2008 che recepisce quanto deliberato dalla Conferenza Stato Regioni in materia di definizione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione, anche sporadica, di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.

Si tratta in particolare delle attività inerenti il settore trasporto, quali  autisti e addetti alla guida di macchine movimentazione merci (carrelli elevatori, ecc.), nonché di quelle individuate nell'allegato al Provvedimento e riportate nella tabella sottostante.

Per tali mansioni sono obbligatori accertamenti sanitari preventivi e periodici anti droga.

Accertamenti sanitari e sanzioni contro l’uso di droghe al lavoro

Visita medica preventiva:

prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco allegato al provvedimento il datore di lavoro provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. 

Il medico competente verifica l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici test di screening.

Il medico competente entro 30 giorni dalla richiesta predetta comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.
  Visita medica periodica:
nel caso in cui i lavoratori siano addetti a mansioni comprese nel citato elenco, il datore di lavoro deve procedere all'effettuazione di visite mediche periodiche da parte del medico competente con cadenza almeno annuale.

Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si svolgerà all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento.

Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.

In caso di rifiuto non motivato del lavoratore, il datore di lavoro, ove non possa adibirlo ad altre mansioni diverse da quelle considerate a rischio, deve farlo cessare dalle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.
  Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di fare cessare dalla mansione il lavoratore tossicodipendente è sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 5.164,00 a € 25.799,00.
 
Le fasi della procedura di accertamento possono essere così riassunte:

  1. il datore di lavoro comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base al fatto che svolgono le mansioni a rischio indicate nella citata tabella.
  2. il medico competente entro 30 giorni da quando riceve l'elenco dal datore di lavoro stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro che dovrà comunicarlo al lavoratore con un preavviso non superiore a un giorno.
  3. il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la visita e viene sospeso dalla mansione; non si presenta agli accertamenti e non produce una valida giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni; non si presenta ma si giustifica, dovrà essere riconvocato entro dieci giorni.

 In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.

Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello, eseguiti presso la struttura sanitaria competente, risultino positivi, verrà data comunicazione scritta al medico competente, il quale, a sua volta, certificherà l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.

In caso di positività il lavoratore avrà diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro. 

I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e vengono svolti, su segnalazione dello stesso datore, dal medico competente, mentre, invece, sono a carico del lavoratore le eventuali contro analisi. 

ATTENZIONE La visita medica non può essere preassuntiva, perché vietata dalla Legge 300/70, ma deve essere preventiva post assuntiva, cioè effettuata dopo l'assunzione, prima che il lavoratore venga adibito alla mansione.

Tabella mansioni soggette ad test antidroga

Mansioni soggette a sorveglianza antidroga: 

la tabella sotto riportata elenca le mansioni e le attività che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.

1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi

  1. impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
  2. fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
  3. direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Attività di trasporto

  1. conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E , e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  2. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più' attività di sicurezza;
  3. personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
  4. personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  5. personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
  6. conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  7. personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  8. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  9. personale certificato dal registro aeronautico italiano;
  10. collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  11. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  12. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi