Permessi elettorali 2024: regole, assenze, diritti e doveri

Anche nel 2024 è tempo di nuove elezioni : in arrivo le Europee e le amministrative,  in molti Comuni italiani.

Per le regole e l'elenco dei candidati, leggi: Elezioni Europee 2024:  tutti i candidati e come votare             

Con l'occasione rivediamo allora  la disciplina normativa dei permessi collegati ad assenze per  attività elettorali,  nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.

Come noto, infatti , i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che vengono chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali sono assistititi dalla legge sia per quanto attiene a

  •  diritti collegati all'assenza dal lavoro, e
  • recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.

In sostanza i giorni lavorativi passati alle urne sono considerati giorni lavorati agli effetti del cedolino paga, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa in azienda. 

Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (in caso di settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati  chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme:
– art. 119, DPR n. 361/1957 come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990,  e  art. 1, legge n. 69/1992 .

I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato  a tempo indeterminato che determinato)  chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali  qualora ricoprano le seguenti figure:
• presidente di seggio;
• segretario;
• scrutatore;
• rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
• componente dei Comitati promotori in caso di referendum.

Vediamo nello specifico adempimenti diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti.

Permessi elettorali: gli adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni di assenza e garantire le giornate di riposo compensativo in maniera differente in base all'orario di lavoro normalmente svolto. Vediamo nella seguente tabella riepilogativa:

 

Orario di lavoro

dal lunedì al sabato

Pagamento delle due giornate di assenza come avesse lavorato (il sabato e il lunedì);
una giornata di riposo compensativo  per il mancato riposo della sola giornata della domenica ovvero, in alternativa in accordo con il lavoratore, un compenso pari ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

Orario di lavoro

dal lunedì al venerdì

Pagamento della giornata di assenza come avesse lavorato (il lunedì);

  1. Le giornate da recuperare con riposo compensativo, per essere stato al seggio nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, sono due, al fine di recuperare il sabato e la domenica.

 

Giova ricordare forse che  la  normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio.

Si può ritenere dunque che  spetti al lavoratore rifiutare o accettare l’eventuale riposo compensativo da fruire entro un arco temporale possibilmente ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.

Permessi elettorali diritti e doveri del lavoratori

I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto :

  • ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
  • al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.

In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:

  •  preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, con richiesta come da fac-simile indicato in seguito, dell’ assenza dal lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, cui seguirà certificazione presidente del seggio;
  •  ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante  l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.

La documentazione da produrre al rientro in azienda tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista.

I permessi richiesti per motivi elettorali concessi per tutto il tempo necessario all’adempimento delle funzioni presso gli uffici elettorali (politiche, amministrative, europee, referendum nazionali e regionali) sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni lavorativi  e per questo motivo al datore di lavoro non è  consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con quelli richiesti per le operazioni elettorali, anche se eventuali esigenze di servizio dovessero collocarsi in orario diverso da quello di impegno ai seggi.