Registro pubblico oppositori: le regole in vigore dal 14.04
Sulla Gazzetta Ufficiale n 74 del 29 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 27 gennaio 2022 recante le disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo:
- dei propri dati personali
- del proprio numero telefonico
- per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
Si specifica che il provvedimento:
- entra in vigore il 14 aprile 2022
- disciplina il registro pubblico delle opposizioni per il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi dei contraenti.
Il trattamento dei numeri e degli indirizzi riguarda tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate:
- sia tramite operatore,
- sia tramite sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore
- oppure tramite posta cartacea,
per invio di materiale pubblicitario o vendita diretta o compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Leggi anche Come bloccare le chiamate indesiderate: in arrivo il nuovo Registro delle opposizioni
Registro pubblico oppositori: contraente, operatore, materiale pubblicitario
Di seguito alcun definizioni in modo da inquadrare correttamente il funzionamento del registro e i soggetti interessati.
- Contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate
- Operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
- Materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere:
- il trasferimento di beni mobili o immobili,
- la prestazione di opere o di servizi
- oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.
Registro pubblico oppositori: obblighi degli operatori
Ciascun operatore deve presentare istanza presso il gestore del registro per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili:
- mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano,
- o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea,
per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.
Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza
- assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore.
- pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.
Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonchè mediante l'impiego della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.
Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante.
Registro pubblico oppositori: facoltà dei contraenti
Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che
- la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice,
- o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi,
siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea
nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.
L'iscrizione ai fini della opposizione al trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario e altro, avviene gratuitamente mediante:
- compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica
- chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilità per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la revoca dell'iscrizione
- posta elettronica; in tale caso, il contraente è tenuto a inviare apposito modulo elettronico contenente la numerazione da iscrivere al registro e a dimostrarne la disponibilità.