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Registro pubblico oppositori: le regole in vigore dal 14.04

Sulla Gazzetta Ufficiale n 74 del 29 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 27 gennaio 2022 recante le disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo:

  • dei propri dati personali 
  • del proprio numero telefonico 
  • per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.

Si specifica che il provvedimento:

  • entra in vigore il 14 aprile 2022
  • disciplina il registro pubblico delle opposizioni per il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi dei contraenti.

Il trattamento dei numeri e degli indirizzi riguarda tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili  mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate:

  • sia tramite operatore, 
  • sia tramite sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore 
  • oppure tramite posta cartacea, 

per invio di materiale pubblicitario o vendita diretta o compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

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Registro pubblico oppositori: contraente, operatore, materiale pubblicitario

Di seguito alcun definizioni in modo da inquadrare correttamente il funzionamento del registro e i soggetti interessati.

  1. Contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate
  2. Operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
  3. Materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere:
    • il trasferimento di beni mobili o immobili
    • la prestazione di opere o di servizi
    •  oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.

Registro pubblico oppositori: obblighi degli operatori

Ciascun operatore deve presentare istanza presso il gestore del registro per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili:

  • mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano,
  • o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, 

per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza

  1. assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. 
  2. pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonchè mediante l'impiego della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante.

Registro pubblico oppositori: facoltà dei contraenti

Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che

  • la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, 
  • o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, 

siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea
nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.

L'iscrizione ai fini della opposizione al trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario e altro, avviene gratuitamente mediante:

  • compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica
  • chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilità per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la revoca dell'iscrizione
  • posta elettronica; in tale caso, il contraente è tenuto a inviare apposito modulo elettronico contenente la numerazione da iscrivere al registro e a dimostrarne la disponibilità.